Le nostre coperture infortuni

Le nostre coperture infortuni sono selezionate per fornirti un aiuto finanziario per qualsiasi tipo di infortunio o grave incidente ti dovesse accadere. Puoi scegliere e modulare a piacere le coperture sulla base delle tue esigenze di tutela familiare.
Immediata copertura per essere tranquillo da subito
Copertura 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, quasi ovunque nel mondo.
Combinazioni a scelta con e senza franchigia
Con Rendita vitalizia
Servizi di supporto tra cui: assistenza sanitaria h24, medico a domicilio, fisioterapista a domicilio, parere medico , servizio di assistenza medica, traumi e lutti.
Coperture:
INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO
DIARIA DA GESSO
DIARIA DA RICOVERO DA INFORTUNIO
INABILITA' TEMPORANEA DA INFORTUNIO
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
Cosa copre la polizza infortuni
La polizza infortuni copre gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che provocano lesioni corporali oggettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. In genere sono considerati infortuni e quindi compresi nell’assicurazione: le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni; l’assideramento e il congelamento; le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita; l’asfissia per fuga di gas o vapori; l’annegamento; le infezioni escluse le malattie e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti; le lesioni da sforzo limitatamente a quelle muscolari; le ernie addominali. Possono anche essere compresi gli infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell’assicurato nonché quelli sofferti in occasione di tumulti popolari, occorsi durante viaggi aerei, determinati da calamità naturali, stato di guerra e di insurrezione o durante il servizio militare. Possono anche essere compresi in garanzia gli infortuni conseguenti ad attività sportive, che devono ovviamente essere oggetto di precisazione in polizza.
Quali sono le coperture infortuni
INVALIDITA PERMANENTE DA INFORTUNIO
Corresponsione del capitale assicurato previsto in polizza se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente totale o parziale in proporzione al grado di invalidità accertato. In caso di invalidità permanente accertata pari o superiore al 60% alcune compagnie prevedono l’indennizzo del 100% della somma assicurata.
RENDITA VITALIZIA DA INFORTUNIO
Corresponsione della rendita vitalizia mensile assicurata prevista in polizza se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente accertata pari o superiore al 60%. Non tutte le compagnie prevedono questa garanzia.
MORTE DA INFORTUNIO
Corresponsione del capitale assicurato previsto in polizza ai beneficiari designati o - in mancanza di questi - agli eredi, se l’infortunio ha come conseguenza il decesso dell’Assicurato in caso di infortunio. Alcune compagnie prevedono che, in caso di commorienza in un unico sinistro di entrambi i coniugi, sia prevista una maggiorazione del capitale assicurato da corrispondere ai figli minorenni o portatori di invalidità permanente pari o superiore al 60% della totale.
INABILITA’ TEMPORANEA
Corresponsione della diaria assicurata prevista in polizza se l’infortunio ha come conseguenza un’inabilità temporanea (capacità ad attendere in tutto o in parte alle attività dichiarate nel contratto)
DIARIA DA GESSATURA O TRAUMI
Corresponsione della diaria assicurata prevista in polizza se l’infortunio ha come conseguenza l’applicazione di gessatura, interventi di osteosintesi o fratture non ingessabili.
DIARIA RICOVERO DA INFORTUNI
Corresponsione della diaria assicurata prevista in polizza se l’infortunio ha come conseguenza un ricovero o un day surgery.
DIARIA DA CONVALESCENZA POST RICOVERO
Corresponsione della diaria assicurata prevista in polizza per ogni giorno di convalescenza domiciliare successiva ad un ricovero o ad un day surgery, conseguente ad un infortunio.
RIMBORSO SPESE DI CURA DA INFORTUNIO
Corresponsione di un rimborso, fino al massimale assicurato previsto in polizza, delle spese di cura sostenute dall’assicurato conseguenti ad un infortunio.
per farti un'idea...
Età 40 anni Agente di Commercio Invalidità permanente € 100.000 Morte da infortunio € 100.000 Rimborso spese mediche € 10.000 Assistenza Franchigia 3%
€221annuo
Età 50 anni Avvocato Invalidità permanente € 100.000
Rendita vitalizia € 1.000 Assistenza Franchigia 0
€216annuo
Età 30 anni Agronomo Invalidità permanente € 100.000 Morte da infortunio € 100.000 Rimborso spese mediche € 10.000 Rendita vitalizia € 1.250 Franchigia Modulare
€393annuo
Educational
Cosa copre la polizza infortuni?
La polizza infortuni copre gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che provocano lesioni corporali oggettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. In genere sono considerati infortuni e quindi compresi nell’assicurazione: le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni; l’assideramento e il congelamento; le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita; l’asfissia per fuga di gas o vapori; l’annegamento; le infezioni escluse le malattie e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti; le lesioni da sforzo limitatamente a quelle muscolari; le ernie addominali. Possono anche essere compresi gli infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell’assicurato nonché quelli sofferti in occasione di tumulti popolari, occorsi durante viaggi aerei, determinati da calamità naturali, stato di guerra e di insurrezione o durante il servizio militare. Possono anche essere compresi in garanzia gli infortuni conseguenti ad attività sportive, che devono ovviamente essere oggetto di precisazione in polizza.
Quali sono le coperture infortuni?
INVALIDITA PERMANENTE DA INFORTUNIO
Corresponsione del capitale assicurato previsto in polizza se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente totale o parziale in proporzione al grado di invalidità accertato. In caso di invalidità permanente accertata pari o superiore al 60% alcune compagnie prevedono l’indennizzo del 100% della somma assicurata.
RENDITA VITALIZIA DA INFORTUNIO
Corresponsione della rendita vitalizia mensile assicurata prevista in polizza se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente accertata pari o superiore al 60%. Non tutte le compagnie prevedono questa garanzia.
MORTE DA INFORTUNIO
Corresponsione del capitale assicurato previsto in polizza ai beneficiari designati o - in mancanza di questi - agli eredi, se l’infortunio ha come conseguenza il decesso dell’Assicurato in caso di infortunio. Alcune compagnie prevedono che, in caso di commorienza in un unico sinistro di entrambi i coniugi, sia prevista una maggiorazione del capitale assicurato da corrispondere ai figli minorenni o portatori di invalidità permanente pari o superiore al 60% della totale.
INABILITA’ TEMPORANEA
Corresponsione della diaria assicurata prevista in polizza se l’infortunio ha come conseguenza un’inabilità temporanea (capacità ad attendere in tutto o in parte alle attività dichiarate nel contratto)
DIARIA DA GESSATURA O TRAUMI
Corresponsione della diaria assicurata prevista in polizza se l’infortunio ha come conseguenza l’applicazione di gessatura, interventi di osteosintesi o fratture non ingessabili.
DIARIA RICOVERO DA INFORTUNI
Corresponsione della diaria assicurata prevista in polizza se l’infortunio ha come conseguenza un ricovero o un day surgery.
DIARIA DA CONVALESCENZA POST RICOVERO
Corresponsione della diaria assicurata prevista in polizza per ogni giorno di convalescenza domiciliare successiva ad un ricovero o ad un day surgery, conseguente ad un infortunio.
RIMBORSO SPESE DI CURA DA INFORTUNIO
Corresponsione di un rimborso, fino al massimale assicurato previsto in polizza, delle spese di cura sostenute dall’assicurato conseguenti ad un infortunio.
Che cos'è la franchigia?
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell’assicurato. Grazie all’utilizzo della franchigia, le compagnie riescono ad eliminare i sinistri di lieve e lievissima entità, e applicare così tassi di premio più bassi e contemporaneamente elevare i massimali di copertura. Un basso grado di invalidità infatti non influisce sulla capacità dell’assicurato di svolgere il proprio lavoro, mentre alti tassi di invalidità potrebbero pregiudicare la capacità lavorativa di un individuo e mettere seriamente a rischio l’equilibrio economico di una famiglia. Un uso sapiente delle franchigie permette di tutelarsi rispetto a infortuni gravi e realmente debilitanti a premi sostenibili.
Quali e quante modalità di franchigia esistono?
Esistono varie modalità di applicazione della franchigia.
Franchigia sull’invalidità permanente “a scaglioni”.
La franchigia a scaglioni aumenta man mano che aumenta la somma assicurata per l’invalidità permanente. Ad esempio: fino a 250.000 euro si tolgono i primi tre punti %; da 250 a 400.000 euro si tolgono 5 punti %; oltre 400.000 euro si tolgono 10 punti.
Franchigia sull’invalidità permanente “assoluta”.
Non si darà luogo ad indennizzo per l’invalidità permanente quando questa risulti di grado non superiore, ad esempio, del 10%. Se l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente, ossia togliendo 10 punti dal grado di invalidità accertata.
Franchigia sull’invalidità permanente “relativa”.
Non si darà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa risulti di grado non superiore, ad esempio, del 10%. Se invece l’invalidità risulti superiore a tale percentuale l’indennizzo verrà liquidato senza deduzione di alcuna franchigia, ossia verranno pagati tutti i punti.
Franchigia sull’invalidità permanente “assorbibile”.
In questo ultimo caso la franchigia sull’invalidità permanente si assorbe gradualmente, ad esempio:
a fronte di una franchigia del 3% sempre tolta per gradi di invalidità sotto il 10% (10-3 = 7%)
la riduco al 2% per un grado dell’11% (11-2 = 9%)
poi all’1% per un grado del 12% (12-1 = 11%)
fino ad azzerarla (13-0 = 13%).
Supervalutazione dell’invalidità permanente nell’assicurazione infortuni.
Se è vero che le franchigie servono soprattutto ad evitare che le compagnie debbano farsi carico delle micro invalidità, è anche vero che in caso di gravi o gravissime invalidità permanenti, tutte le assicurazioni infortuni esaminate riconoscono delle percentuali superiori a quelle accertate.
Ad esempio: a fronte di un’invalidità permanente del 50%, alcune compagnie riconoscono il 100% del capitale assicurato ed a fronte del 100% di invalidità permanente riconoscono il 150%. Altre invece, utilizzano il meccanismo, analogo, dell’invalidità permanente con maggiorazione dell’indennizzo, in cui aumenta l’indennizzo da liquidare. Esempio:
ad un grado di invalidità permanente compreso fra l’11% e il 25% viene aggiunto all’indennizzo un 15%
ad un grado di invalidità permanente compreso fra il 26% e il 50% viene aggiunto all’indennizzo il 30%
ad un grado di invalidità permanente compreso fra il 51% ed il 100% viene aggiunto all’indennizzo il 50%.
Che cosa è la Supervalutazione dell'invalidità permanente delle dita delle mani?
Questa clausola risulta interessante per chi pratica una professione per la quale è necessario che le mani abbiano tutte le 10 dita integre, oppure quelle professioni che dipendono in tutto e per tutto dalle mani, come nel caso di un musicista o di un chirurgo. Con questa clausola, ad esempio, la perdita del pollice verrà valutata l’80% e non il 28% come in tabella INAIL o il 18% in tabella ANIA.
Come disdire la polizza infortuni?
I contratti dei rami danni con una durata pluriennale stipulati prima del 15.08.2009, possono essere disdetti annualmente alla loro scadenza con un preavviso di 60 giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento (legge Bersani).
I contratti dei rami danni con una durata pluriennale, stipulati dopo il 15.08.2009, possono essere disdetti alla loro scadenza naturale, oppure dopo i primi cinque anni. La disdetta va inoltrata almeno 60 giorni prima della scadenza tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
I contratti dei rami danni con una durata annuale possono essere disdetti annualmente con preavviso di 60 giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in caso contrario il contratto si rinnova tacitamente una o più volte per un anno o al massimo per due anni.
Di regola è possibile esercitare il diritto di recesso dal contratto anche in caso di sinistro.
Per sicurezza è utile leggere le condizioni contrattuali.
Quale è la detrazione e deducibilità fiscale dei premi delle polizze di assicurazione?
I tipi di polizze sottoelencati sono detraibili fino ad un importo complessivo annuo di € 630,00 * anche se stipulati a favore di familiari fiscalmente a carico
Tipo di Polizza
Polizze stipulate o rinnovate fino al 31.12.2000
polizze vita caso morte: detraibili
polizze caso vita, miste, rivalutabili, capitalizzazioni, index e unit linkeddetraibili solo con durata non inferiore a 5 anni e senza possibilità di ottenere prestitidetraibili solo per la parte di premio relativa alla copertura del rischio morte e invalidità permanente qualificata (superiore al 5%)polizze infortuni **detraibilidetraibili solo per la parte di premio relativa ai casi di morte e invalidità permanente qualificata (superiore al 5%)polizze malattianon detraibilidetraibili solo per la parte di premio relativa al caso di invalidità permanente qualificata (superiore al 5%)polizze che coprono il rischio della non autosufficienza (LONG TERM CARE)non detraibilidetraibili solo con garanzia della copertura per l'intera vita dell'assicurato senza possibilità di recesso da parte dell'impresa
Polizze stipulate o rinnovate dopo il 31.12.2000
polizze vita caso morte: detraibili
Tipo di polizza | Polizze stipulate o rinnovate fino al 31/12/2000 | Polizze stipulate o rinnovate dopo il 31/12/2000 |
Polizza vita caso morte | Detraibili | Detraibili |
Polizze caso vita, miste, rivalutabili, capitalizzazioni, index e unit linked | Detraibili solo con durata non inferiore a 5 anni e senza possibilità di ottenere prestiti | Detraibili solo per la parte di premio relativa alla copertura del rischio morte e invalidità permanente qualificata (superiore al 5%) |
Polizze infortuni ** | Detraibili | Detraibili solo per la parte di premio relativa ai casi di morte e invalidità permanente qualificata (superiore al 5%) |
Polizze malattia | Non detraibili | Detraibili solo per la parte di premio relativa al caso di invalidità permanente qualificata (superiore al 5%) |
Polizze che coprono il rischio della non autosufficienza (LONG TERM CARE) | Non detraibili | Detraibili solo con garanzia della copertura per l'intera vita dell'assicurato senza possibilità di recesso da parte dell'impresa |
* aliquota fissa da applicare: 19 %
** anche con garanzie limitate alla guida di veicoli a motore per la parte di premio relativa ai casi di morte e invalidità permanente qualificata (superiore al 5%)
Compila i format predisposto. Il nostro Team di specialisti si metterà al lavoro per te nel selezionare, tra le tariffe delle migliori compagnie nazionali e internazionali, la soluzione con il miglior rapporto “qualità/prezzo".