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Benefici fiscali

Le polizze vita “unit linked” possono dare una “marcia” in più al rendimento di portafogli al netto della variabile fiscale.





Primo vantaggio: la “deferral taxation”. I redditi inclusi nelle polizze vita sono tassabili esclusivamente in caso di riscatto/rimborso della polizza (“redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita”). Di conseguenza, i redditi realizzati dal portafogli sottostante la polizza non sono tassabili al momento dell’incasso da parte della Compagnia, ma solo quando il contratto è riscattato/rimborsato. In altre parole, grazie alla polizza è possibile rinviare la tassazione rispetto al momento del realizzo del reddito del portafogli sottostante (deferral taxation). E’ da notare che deferral non significa solo rinvio della tassazione, ma significa anche maggior rendimento “after tax”. Ad esempio, in caso di "switch" tra linee gestite o fondi non viene applicata quindi la ritenuta fiscale sul capital gain (“tassazione sulle rendite finanziarie”). L’imposta verrà applicata esclusivamente al momento del disinvestimento del contratto (riscatto parziale o totale*). L’effetto «palla di neve» dovuto all’azione di capitalizzazione della tassazione non pagata sul capital determina un maggior rendimento finale rispetto alla medesima operatività applicata all’investimento diretto nei medesimi asset.


Secondo vantaggio: fondi comuni di investimento e altri Organismi Collettivi del Risparmio (OICR) di diritto italiano e di diritto estero c.d. “armonizzati”1.

Il comma 12 dell’articolo 3 del Decreto prevede che sui redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), mobiliari ed immobiliari, l’aliquota del 26% si applica sui proventi di ogni tipo realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Si sottolinea che i risultati negativi relativi a queste operazioni non sono compensabili con i redditi in questione, in quanto non rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g) TUIR bensì tra i redditi diversi ex 67, comma 1, lett. c-ter TUIR (si veda al riguardo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 15/07/2011). Pertanto, paradossalmente, redditi di uno stesso portafoglio derivanti da OICR non possono essere compensati con le perdite derivanti da altri OICR dello stesso portafoglio. Quindi, può accadere che, anche in presenza del valore negativo di un portafoglio composto da fondi (perché le perdite sono maggiori dei gain), ci sia ugualmente un prelievo fiscale in quanto, ai fini tributari, i gain non si compensano con le losses. Detto regime rende fiscalmente inefficienti i portafogli composti esclusivamente o prevalentemente da fondi. La polizza vita unit linked elimina questo inconveniente. Infatti il reddito della polizza è legato al valore della polizza stessa al momento del riscatto/rimborso e che viene percepito dal contribuente. Per cui, se il valore di riscatto/rimborso della polizza fosse legata al portafoglio di fondi descritto in precedenza, nessun reddito tassabile emergerebbe in capo al contraente/beneficiario in quanto il valore di detto portafoglio sarebbe in perdita. Di fatto, la polizza rende compensabili ai fini fiscali le plusvalenze con le minusvalenze da OICR.

I dividendi o le cedole maturate sugli OICR a distribuzione sono distribuite all’interno della polizza non tassati.

Imposta di bollo comma 7 art.3 DM- l’imposta di bollo sarà applicata esclusivamente all’atto del riscatto di polizza sinistro.

Terzo vantaggio: In caso di morte i beneficiari non sono soggetti ad alcun tipo di imposta.

Esclusione dall’asse ereditario (Art. 1920 cc). L’investitore contraente può indicare come beneficiari anche persone fuori dall’asse ereditario.

Imposta di successione (L.296, 2006). In caso di decesso dell’assicurato, le prestazioni a favore dei beneficiari sono in esenzione dall’IRPEF e non concorrono alla formazione dell’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione.

Diritto proprio del terzo beneficiario. Anche l’eventuale rinuncia dell’eredità consente di ottenere il pagamento delle somme assicurate.

Non pignorabile e non sequestrabile(Art. 1923 cc). Asset protection – la polizza non è soggetta al pignoramento o al sequestro cautelativo – art.

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