top of page

Differenze diritto tra polizze




Differenze tra polizze di diritto Irlandese e Lussemburghese.

Sia la legislazione irlandese sia quella lussemburghese offrono la massima protezione patrimoniale per asset di natura mobiliare, fermo restando che è sempre meglio ricorrere a compagnie di elevato standing o, se di standing meno elevato, alla condizione che non siano attive in altri rami (sinistri, in genere). Sia Irlanda sia Lussemburgo contemplano il ramo III (polizze a fondo separato) che è quello a cui fa riferimento il lettore (il ramo I, invece, abbinabile nelle polizze multiramo al ramo III, è previsto solo in Lussemburgo). In Irlanda l’Organismo di supervisione è il WISD (Retail and Wholesale Insurance Supervision Departments of the Central Bank of Ireland) che fa capo alla banca centrale del paese, mentre il Lussemburgo è il CAA (Commissariat aux assurances) organismo autonomo del ministero del Tesoro.

Per ciò che concerne la segregazione degli asset, la legge irlandese impone alle compagnie vita di mantenere un fondo separato (Life Assurance fund) per gli asset assicurativi e di segregarli dal resto dei beni della compagnia (ring-fencing). La compagnia è tenuta a identificare il patrimonio del fondo in un registro soggetto a controllo da parte della banca Centrale. In nessun caso le attività di questo fondo possono essere trasferite alla compagnia. La legge lussemburghese richiede che le compagnie mantengano un inventario permanente degli attivi e lo segnalino trimestralmente al CAA. Gli attivi sono detenuti da una banca depositaria indipendente dalla compagnia e approvata dalla CAA. La banca depositaria è tenuta a segregare gli asset e a bloccarli su richiesta del CAA.

Sotto un altro profilo, relativo alla protezione dei contraenti, in Irlanda i crediti dei contraenti e i beneficiari di polizza, in linea con l’opzione a) della Direttiva UE2001/17, godono di una priorità assoluta su ogni altro creditore nei confronti della compagnia, compresi quelli preferenzialmente trattati sotto l’Irish Company Act del 1963 (creditori fiscali, dipendenti, ecc.). In Lussemburgo, invece, i crediti dei contraenti e dei beneficiari di polizza, coerentemente con l’adozione dell’opzione b) della sopra menzionata Direttiva, godono di priorità su ogni altro creditore neri confronti della compagnia, con alcune eccezioni (creditori fiscali, dipendenti ecc.).

Per quanto concerne, invece, la scelta della banca depositaria, in Irlanda non vi sono limitazioni o condizioni, fermo restando che la stessa è soggetta alla due diligence e al processo di approvazione della compagnia assicurativa. In Lussemburgo, invece, è la compagnia che deve selezionare una banca depositaria che deve essere sempre approvata dal CAA; tra l’altro, la banca deve avere sede in Lussemburgo oppure in un paese del SEE (Spazio economico europeo).

Nei due paesi vigono diversità anche in rapporto alla fiscalità indiretta. In Irlanda, non è previsto alcun prelievo (ai fini Iva) sul compenso al gestore e alla banca depositaria; in Lussemburgo è prevista un’aliquota del 15% (gestore) e del 12% (banca depositaria).

Per ciò che riguarda gli attivi inseribili in polizza (e, quindi, sotto un profilo puramente qualitativo) la giurisdizione Irlandese presenta caratteri di maggiore flessibilità operativa rispetto al Lussemburgo. Inoltre, in Lussemburgo è richiesta sempre la presenza di un gestore dedicato, mentre in Irlanda (per alcune compagnie) è possibile sviluppare un’operatività diretta, fermo restando il diritto di veto su certe operazioni da parte della compagnia.

Infine, gli obblighi fiscali di sostituzione d’imposta e del versamento delle riserve matematiche: in Irlanda, quasi tutte le compagnie svolgono il ruolo di sostituti di imposta e tutte versano le riserve matematiche in proprio (non rischio controparte in presenza di forti riscatti); in Lussemburgo, solo alcune compagnie fanno da sostituti d’imposta e alcune prelevano dal cliente i fondi per pagare le riserve matematiche.

Perché il Liechtenstein

Grazie alla stabilità politica,alla solidità del sistema finanziario e alla certezza del diritto, il Principato del Liechtenstein può fregiarsi del Rating AAA (tripla A) riconosciutogli dalle principali agenzie indipendenti di valutazione (tra le quali, S& Poor’s).

Stabilità Politica

Il Liechtenstein è una monarchia costituzionale, membro dell’ONU (1990) e dello Spazio Economico Europeo (1995). Dal 1924 il Liechtenstein ha formato un’unione monetaria e doganale con la Svizzera.

Il Capo dello Stato è il Principe (in tedesco Fürst) Giovanni Adamo II, in carica dal 1989. Il Governo è composto da cinque persone, incaricate delle questioni correnti. Il Parlamento, eletto dal Popolo, è composto da 25 Alti Rappresentanti.

Solidità del Sistema Finanziario

La Normativa del Liechtenstein richiede alle Compagnie di Assicurazioni obblighi ulteriori in tema di Solvibilità e di Compliance a tutela dei Consumatori rispetto a quanto richiesto in sede UE dal “Solvency II”.

Le misure prudenziali imposte dal Governo del Liechtenstein alle Compagnie garantiscono un livello di protezione molto elevato. La Legislazione del Liechtenstein in materia di Vigilanza (Tutela dell’investitore: Art. 59a c. 1 VersAG – Soddisfacimento delle pretese sul contratto assicurativo) prevede che i valori patrimoniali dei contraenti siano separati da quelli della Compagnia. Gli elementi patrimoniali atti alla copertura delle riserve tecniche formano, in caso di fallimento un fondo speciale ai sensi dell’art. 45 dell’Ordinamento Fallimentare ai fini del soddisfacimento delle pretese sui contratti assicurativi.

Certezza del Diritto

In Liechtenstein il segreto assicurativo è equiparato a quello bancario (Art. 44 VersAG Liechtenstein). I membri degli organi della compagnia assicurativa e i loro collaboratori nonché tutte le altre persone impiegate in tale società sono obbligate a riservare il segreto sui fatti di natura non pubblica, che sono stati confidati in virtù della relazione commerciale con il cliente o che sono diventati accessibili in virtù della relazione commerciale.L’obbligo di segretezza vale illimitatamente nel tempo.

La normativa del Liechtenstein offre un’ampia flessibilità di investimento ed ammette senza restrizioni l’utilizzo di fondi non armonizzati.

Il Codice Assicurativo del Liechtenstein offre un elevato grado di resistenza ad ipotesi di aggressione del patrimonio (Art. 78 EO – Exekutionsordnung). Nel caso in cui il coniuge o i discendenti del contraente siano i beneficiari, i crediti derivanti dal contratto assicurativo del beneficiario e del contraente, salvo eventuali diritti di pegno, non sono soggetti né all’esecuzione in favore dei creditori, né al fallimento del contraente o del beneficiario. Il convivente del contraente è parificato al coniuge.

Comments


bottom of page