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- Il tuo Personal Insurance Advisor
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- Polizze sulla Vita
Il contratto di assicurazione sulla vita: l’articolo 1882 del c.c. definisce l’assicurazione come “[…] il contratto col quale l’Assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita [1872] al verificarsi di un evento attinente alla vita umana [1919]. Polizze ramo III - unit linked: “Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un fondo di investimento interno (appositamente costituiti dall’impresa di assicurazione) o esterno (OICR-Organismi di investimento collettivo del risparmio). Il rischio finanziario è a carico del cliente. La selezione dei fondi, effettuata tramite la consulenza di un gestore indipendente nominato dalla Compagnia, viene periodicamente aggiornata al fine di assicurare i migliori risultati. L’esperienza ed i rapporti privilegiati con i principali protagonisti del settore finanziario consentono, alle Compagnie di assicurazione, di delegare la gestione finanziaria alle più prestigiose società di Asset Management. Nel caso di una gestione a fondi interni, di norma è consentito al Contraente scegliere il fondo di investimento al quale indicizzare il capitale, tra le opportunità offerte dall’impresa di assicurazione e trasferire le somme accumulate da un fondo all’altro (switch) pagando eventualmente una commissione. Generalmente questi prodotti sono a premio unico e l’importo del premio richiesto dalle Imprese è piuttosto elevato. Polizze ramo III - index linked: Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate all’andamento di un indice azionario, ad un paniere di indici azionari o ad un altro indice finanziario di riferimento. Si tratta di un prodotto indicizzato, in quanto tende a replicare il rendimento di una grandezza economica, tipicamente un indice di borsa, attraverso particolari accorgimenti tecnici. In genere le polizze index-linked sono prodotti a lungo termine (5-8 anni) in grado di unire la sicurezza (garanzia o protezione del capitale a scadenza) al rendimento (indicizzazione su un indice di borsa o su un paniere di azioni di primarie società). Prodotti di capitalizzazione ramo V: Contratto con il quale l'assicuratore si impegna a pagare, dopo un certo numero di anni (non meno di cinque), una somma di danaro rivalutata annualmente e quindi determinata nel suo ammontare a fronte del versamento di premi unici o premi periodici da parte del contraente. Il contratto di capitalizzazione si differenzia dalle assicurazioni sulla vita per il fatto che la prestazione dell'assicuratore non dipende dal verificarsi di eventi attinenti alla vita dell'assicurato. Variable annuities: in italiano "rendita variabile" - è una polizza assicurativa a contenuto finanziario innovativa. Le variable annuities si propongono i seguenti obiettivi: 1 - lasciare piena libertà all'investitore nella scelta del fondo "unit" su cui investire (obbligazionario, azionario, ecc.); 2 - vendere all'investitore una garanzia assicurativa in maniera diretta e separata rispetto al fondo "unit", e in maniera estremamente trasparente. In pratica, la garanzia ha un certo costo chiaramente esplicitato dall'assicuratore, che copre l'investitore da uno o più dei seguenti rischi: morte dell'investitore/assicurato; riscatto in un momento predeterminato (es., dopo 5, 10 e 15 anni); scadenza contrattuale (es., al 20° anno); stacco di "cedole" in momenti predeterminati; rischio longevità ("longevity risk"), attraverso l'assicurazione di una rendita vitalizia di importo iniziale predeterminato. La copertura consiste nell'assicurare il capitale investito (e/o, come detto, una rendita), e a volte anche una certa rivalutazione, fissa (o "ratchet") oppure variabile (o "rider"). Ovviamente, più la garanzia è alta (in termini di importi) e/o estesa (in termini di eventi coperti, tra quelli elencati), più essa risulterà costosa per l'investitore. La prestazione di attività in regime di stabilimento: Le Compagnie estere operanti in regime di stabilimento presentano una sede secondaria sul territorio italiano: sui redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita, applicano obbligatoriamente un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% (art.26-ter DPR 600/1973). Ciò esonera l’investitore residente dalla indicazione del reddito e dagli obblighi di monitoraggio fiscale. Libera Prestazione di Servizi (LPS): la terza Direttiva CEE ha autorizzato le Compagnie di Assicurazione europee ad esercitare la loro attività in LPS (Libera Prestazione di Servizi) all'interno dell'Unione Europea. Questo significa che le Compagnie di Assicurazione, aventi sede in un qualsiasi Paese della UE, possono esercitare la loro attività sul territorio degli altri Paesi Membri, senza dover creare una sede secondaria. Lussemburgo: si caratterizza quale centro di investimento on-shore. Le norme vigenti nel Lussemburgo, in quanto di emanazione Comunitaria, si distinguono per il loro rigore, pur conservando quei profili di flessibilità che sono alla base del successo di questo Paese. Le società stabilite in Lussemburgo sono inoltre soggette a severi controlli finanziari, proprio allo scopo di fornire agli investitori un regime on-shore flessibile e contestualmente sicuro e affidabile. Irlanda: è una Repubblica indipendente e sovrana che ricopre approssimativamente cinque sesti dell'isola d'Irlanda. Nel 1973 è entra a far parte della CEE (ora Unione Europea). Nel 1987 l’Irlanda sviluppa l’IFSC (International Financial Service Centre) che dagli anni ’90 ad oggi risulta essere il centro attrattivo, finanziario ed assicurativo, di maggiore sviluppo in Europa. Basato a Dublino, l’IFSC è un centro finanziario in cui in cui è possibile beneficiare di un trattamento fiscale preferenziale. L’IFSC è il maggior centro al mondo per le operazione di outsourcing specializzate di gestione finanziaria e di tesoreria all’interno del quale operano più della metà delle 50 banche leader sul mercato. Liechtenstein: è una monarchia costituzionale. A dispetto della sua ridotta superficie, è uno dei Paesi più ricchi del mondo il cui benessere si fonda principalmente su un sistema bancario all'avanguardia, che permette l'afflusso di ingenti capitali. Dal 1924 il Liechtenstein forma un'unione monetaria e doganale con la Svizzera. Il Paese è membro dell'ONU (1990) e dello Spazio Economico Europeo (1995) ma non fa parte dell'UE ed è classificato con il rating AAA dalle agenzie leader del mercato. Recentemente è entrata in vigore una legislazione conforme alle direttive dell'Unione Europea. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto al Liechtenstein lo stato di QI (Qualified Intermediary). Riservatezza e prodotti assicurativi: Le varie legislazioni garantiscono diversi livelli di privacy in materia assicurativa e finanziaria. La divulgazione di qualsiasi informazione sui propri clienti a terzi, ad eccezione di casi correlati ad attività criminali, costituisce un grave reato. Sebbene la riservatezza, di per se stessa, non conferisca alcun vantaggio in termini di tutela del patrimonio o pianificazione, si può affermare che la salvaguardia della privacy personale è percepita come un diritto che molti investitori, spesso persone con grandi disponibilità finanziarie, sanno valutare adeguatamente e del quale ritengono di poter legittimamente beneficiare.
- Polizze vita "united linked" e vantaggi fiscali
La polizza vita “unit linked” può essere uno strumento che dà una “marcia” in più al rendimento di portafogli al netto della variabile fiscale. In questo primo articolo discuteremo dell’effetto “deferral” della tassazione e dell’ottimizzazione fiscale dei portafogli di fondi comuni d’investimento. In un prossimo intervento analizzeremo altri importanti vantaggi fiscali delle polizze vita. Parte 1 Premessa: attività finanziarie detenute all’estero e private banking All’indomani delle due edizioni della procedura di collaborazione volontaria di cui agli artt. 5-quater e 5-octies D.L. 167/90 (c.d. “voluntary disclosure”), non tutti i contribuenti che hanno regolarizzato i loro investimenti finanziari detenuti all’estero li hanno poi rimpatriati in Italia. Infatti, non sono pochi gli investitori che hanno preferito mantenere i loro dossier titoli presso gli intermediari esteri per svariati motivi (fiducia nel gestore, diversificazione geografica, interessi economici all’estero, etc.). Questa scelta ha due importanti conseguenze: a) l’obbligo annuale di dichiarare nel quadro RW gli attivi rimasti all’estero; b) l’obbligo annuale di dichiarare i redditi finanziari imponibili in Italia ai fini delle imposte sui redditi. Quest’ultimo fattore ha un’ovvia incidenza sui rendimenti “after tax” di questi portafogli. Il fattore “fiscale”, prima inesistente nei casi di investimenti detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata (come Svizzera e Principato di Monaco), oggi diventa un’importantissima variabile da gestire per i portafogli oggetto di “disclosure” e che sono rimasti presso intermediari residenti in questi Paesi. Infatti, a parità di composizione di portafogli, i rendimenti finanziari vengono inevitabilmente abbattuti dalla fiscalità italiana. Pertanto, i modelli di ottimizzazione degli investimenti relativi a questi asset, da oggi, dovranno incorporare necessariamente la variabile fiscale per fornire al cliente “private” italiano un risultato più efficiente. Sintesi sulla tassazione dei redditi derivanti da polizze vita “unit linked” I redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (art. 44, comma 1, lett. g-quater TUIR), sono assoggettabili ad imposta sostitutiva del 26%, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (di seguito indicato come il “Decreto”) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Ai sensi dell’art. 45, comma 4 TUIR, “I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”. Da ultimo, si ricorda che sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 nel testo vigente prima delle modifiche recate dall’articolo 1, comma 658 della legge di stabilità 2015, i capitali percepiti in caso di morte dell’assicurato dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita erano del tutto esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. I commi 658 e 659 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015, modificando il citato quinto comma dell’articolo 34 del D.P.R. n. 601 del 1973, hanno limitato la predetta esenzione dall’imposta ai capitali erogati, in dipendenza di contratti assicurativi per caso morte, a copertura del rischio demografico percepiti dai beneficiari e non anche ai relativi rendimenti di natura finanziaria. Primo vantaggio: la “deferral taxation” I redditi inclusi nelle polizze vita sono tassabili esclusivamente in caso di riscatto/rimborso della polizza (“redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita”). Di conseguenza, i redditi realizzati dal portafogli sottostante la polizza non sono tassabili al momento dell’incasso da parte della Compagnia, ma solo quando il contratto è riscattato/rimborsato. In altre parole, grazie alla polizza è possibile rinviare la tassazione rispetto al momento del realizzo del reddito del portafogli sottostante (deferral taxation). E’ da notare che deferral non significa solo rinvio della tassazione, ma significa anche maggior rendimento “after tax”. In economia esistono diversi modelli matematici per dimostrare che il differimento della tassazione dei “capital gain” portano ad un maggior rendimento atteso del portafoglio, in quanto diminuisce il valore attuale della tassazione. La teoria più semplice è la seguente: consideriamo un capital gain di un euro che matura alla fine dell’anno 1, che viene però tassato nell’anno “j”>1 (quindi, con un differimento di tassazione di j-1 anni). Se l’aliquota di tassazione è pari a “t”, e posto pari ad “r” il tasso di attualizzazione rilevante per l’investitore (ad esempio, un “risk free rate”), l’aliquota di tassazione effettiva attualizzata del portafogli “te” sarà pari a: te = t(1+r)-(j-1). Ovviamente, all’aumentare di j, cioè del periodo di differimento, te sarà minore di t. In altre parole, all’aumentare del periodo di differimento, diminuisce la tassazione effettiva e, quindi, il rendimento after tax del portafogli. Secondo vantaggio: fondi comuni di investimento e altri Organismi Collettivi del Risparmio (OICR) di diritto italiano e di diritto estero c.d. “armonizzati” Il comma 12 dell’articolo 3 del Decreto prevede che sui redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), mobiliari ed immobiliari, l’aliquota del 26% si applica sui proventi di ogni tipo realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Si sottolinea che i risultati negativi relativi a queste operazioni non sono compensabili con i redditi in questione, in quanto non rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g) TUIR bensì tra i redditi diversi ex 67, comma 1, lett. c-ter TUIR (si veda al riguardo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 15/07/2011). Pertanto, paradossalmente, redditi di uno stesso portafoglio derivanti da OICR non possono essere compensati con le perdite derivanti da altri OICR dello stesso portafoglio. Quindi, può accadere che, anche in presenza del valore negativo di un portafoglio composto da fondi (perché le perdite sono maggiori dei gain), ci sia ugualmente un prelievo fiscale in quanto, ai fini tributari, i gain non si compensano con le losses. Detto regime rende fiscalmente inefficienti i portafogli composti esclusivamente o prevalentemente da fondi. La polizza vita unit linked elimina questo inconveniente. Infatti il reddito della polizza è legato al valore della polizza stessa al momento del riscatto/rimborso e che viene percepito dal contribuente. Per cui, se il valore di riscatto/rimborso della polizza fosse legata al portafoglio di fondi descritto in precedenza, nessun reddito tassabile emergerebbe in capo al contraente/beneficiario in quanto il valore di detto portafoglio sarebbe in perdita. Di fatto, la polizza rende compensabili ai fini fiscali le plusvalenze con le minusvalenze da OICR. 1. Ai sensi dell’art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono gli OICR conformi alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, il regime di tassazione previsto per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM conformi alla Direttiva anche ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM di diritto estero non conformi alla predetta Direttiva purché assoggettati a forme di vigilanza prudenziale nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, a condizione che gli stessi siano situati in Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR. Parte 2 Imposta sulle successioni Ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, “non concorrono a formare l’attivo ereditario … le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto”. Pertanto, come conseguenza, non si applica l’imposta di successione sui capitali erogati in “caso morte” agli eredi. Beneficiari individuati nel testamento Secondo la norma appena citata, l’esenzione da imposta spetta agli eredi su un capitale pervenuto come conseguenza del contratto di polizza vita (acquisizione “iure proprio”) e non come conseguenza dell’eredità (“iure hereditatis”). Cosa succede se il beneficiario della polizza fosse nominato in un testamento e non nella polizza? Anche in questo caso si potrebbe applicare l’esenzione dall’imposta di successione, in quanto i capitali di polizza sarebbero pagati “iure proprio” e non “iure hereditatis”. Infatti, in questa fattispecie il testamento sarebbe lo strumento per nominare il beneficiario della polizza, non l’apertura di una successione mortis causa. Anche qualora il testamento non indicasse il nominativo del beneficiario, stabilendo invece che il capitale corrispondente alla polizza vita sia da pagare agli eredi del Contraente, il capitale causa morte sarebbe comunque da considerare pagato “iure proprio” (con applicazione dell’esenzione da imposta di successione). Invero, secondo la maggior parte degli autori e della giurisprudenza, se il titolare della polizza usa nel testamento la dicitura “erede”, ciò non significa necessariamente che egli intenda richiamare la legge successoria, ma significa che egli usa la definizione del codice civile di “erede” per indicare “per relationem” i beneficiari della polizza. Pertanto, la nomina dei beneficiari effettuata in questo modo sarebbe comunque legata al contratto di polizza vita e non cambierebbe la caratteristica “iure proprio” dei pagamenti di capitale agli eredi (si veda, ad esempio, Cass. n. 1910/2015). Con riferimento alla determinazione delle quote del capitale di polizza spettante a ciascun erede, detta sentenza ha anche espresso il principio secondo il quale, in assenza di indicazioni nella polizza, la prestazione assicurativa dovrebbe essere liquidata secondo le proporzioni previste dal codice civile ovvero dal testamento nell’ambito della successione. La sentenza di Cassazione successiva n. 26606/2016, ha ribadito i principi della sentenza 1910/2015, ma senza confermare il criterio di determinazione delle quote secondo le regole successorie (aprendo, quindi, ad una determinazione delle quote del capitale spettante in parti eguali per ciascun erede). Clausola del beneficiario “in bianco” Cosa succede se i beneficiari non sono stati ancora nominati al momento del decesso dell’assicurato? Alcune compagnie assicurative concedono la facoltà di nominare i beneficiari in una dichiarazione successiva alla stipula della polizza. Pertanto, in questo caso non è necessario nominare i beneficiari quando i contraenti firmano il contratto, per cui la clausola del beneficiario può essere “in bianco”. Cosa succede se l’assicurato muore prima che la clausola del beneficiario sia compilata? Al riguardo, la dottrina sembra non essere univoca. Da un lato, alcuni autori1 sostengono che la mancata designazione del beneficiario significa che il diritto alla somma assicurativa deve essere incluso nel patrimonio dell’assicurato al momento della sua morte, a beneficio degli eredi secondo il diritto successorio (“iure hereditatis”). In questo caso, l’esenzione dall’imposta di successione non si applicherebbe. Al contrario, altri autori2 sostengono che la mancanza di una designazione esplicita deve essere interpretata come una designazione implicita degli eredi come beneficiari della polizza di assicurazione, che riceverebbero “iure proprio” il diritto alla somma assicurata. In questo caso si applicherebbe l’esenzione dall’imposta di successione. A causa di tale incertezza, è consigliabile che il Contraente individui da subito i beneficiari e, qualora avesse esigenze di riservatezza, al limite potrebbe nominarli in un testamento anziché in polizza. In questo modo, come evidenziato sopra, l’esenzione dall’imposta di successione sarebbe comunque salvaguardata. 1. Scalfi, Manuale delle assicurazioni private, Milano, 1994, pag. 229; De Gregorio-Fanelli, Diritto delle assicurazioni, II, Il contratto di assicurazione, riveduto da La Torre, Milano, 1987, pag. 218; Stolfi, Note sul concetto di successione, in Riv. trim. di dir. e proc. civ., pag. 72; Donati, Trattato di diritto delle assicurazioni private, Milano, 1954, t.III, 602. 2. Volpe Putzolu, Il contratto di assicurazione quale strumento successorio, in Rescigno (a cura di), La trasmissione familiare della ricchezza: limiti e prospettive di riforma del sistema, Padova, 1995, pag. 2108; Buttaro, voce Assicurazione sulla vita, in Enc. dir., III, Milano, 1959, pag. 42.
- Designazione e revoca beneficiario nelle disposizioni testamentarie
La somma che spetta al beneficiario di una polizza vita in caso di morte dell’assicurato non rientra di default nell’asse ereditario. Perciò, come confermato dalla pronuncia della Corte di Cassazione del 15 ottobre 2018, ai fini della revoca dell’indicazione del beneficiario attraverso disposizioni testamentarie, è necessario che il testamento riporti una indicazione espressa o un riferimento chiaro al contratto di assicurazione. In questo articolo, facciamo il punto sulla designazione e la revoca del beneficiario nelle disposizioni testamentarie. 1. La Successione e i contratti di assicurazione sulla vita L’articolo 457 c.c. dispone che “l’eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”. Il codice civile distingue tra successione: Testamentaria, che si configura nel momento in cui il de cuius ha già stabilito ed individuato i soggetti in favore dei quali verrà trasferito il suo patrimonio ed i rapporti giuridici ad esso facente capo, redigendo il proprio testamento; Legittima, interamente regolata dalle norme di legge, che si applica in mancanza di un testamento o quando il de cuius abbia disposto con testamento solo parzialmente del proprio patrimonio; Necessaria, che è quella che concerne i legittimari, ovvero coloro che sono legittimati ad avere una quota dell’eredità. Tale successione si verifica, di regola, quando il de cuius ha disposto un testamento, ledendo però la quota di coloro (c.d. “legittimari”) che avevano diritto ad una parte dell’eredità o a una parte dei beni ereditari. Le norme dettate in materia di successione trovano limitata e particolare applicazione nell’ambito dei contratti di assicurazione sulla vita, in cui più soggetti del rapporto assicurativo possono coincidere o meno. Gli artt. 1920-1922 c.c. disciplinano il c.d. “beneficio”, ovvero la possibilità di stipulare validamente un contratto di assicurazione a favore di un terzo. In particolare, l’art. 1920 dispone che “la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente”. Orbene, il primo elemento da evidenziare è l’estraneità del beneficiario alle norme in tema di successione. Il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’assicurato non rientrano nell’asse ereditario del de cuius e, di conseguenza non troveranno applicazione tutte le norme in materia di successione. L’obbligazione di pagamento che incombe sull’assicuratore deriva esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione dei beneficiari. 2. La designazione del beneficiario È importante evidenziare che il beneficiario può essere individuato attraverso l’indicazione di un soggetto determinato (ad es. nomino Tizio beneficiario del contratto) ovvero determinabile. Con tale espressione ci si riferisce generalmente agli eredi legittimi o testamentari. Conseguentemente, per l’individuazione concreta delle persone si dovrà avere riguardo ai criteri per la successione mortis causa. L’art. 1921 c.c. prevede la revoca del beneficio, stabilendo che la designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta la nomina, a norma dell’articolo 1920 c.c., quindi tramite dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento. La norma in commento chiarisce che la revoca non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del contraente né, dopo che, verificatosi l’evento assicurato, il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio. Quid iuris sul rapporto intercorrente tra gli eredi nominati nel testamento e gli eredi legittimi indicati nel contratto assicurativo? Nello specifico, chi è stato nominato erede di un testamento ha diritto a ottenere il riscatto della polizza vita? 3. L’ordinanza n. 25635 del 15 ottobre 2018 L’istituto della revoca del beneficiario è molto importante, soprattutto se si ha riguardo ai rapporti con un eventuale testamento. Molto spesso gli eredi (soprattutto quando un unico soggetto viene istituito come erede universale) tendono a ritenere che l’attribuzione della qualifica erede universale possa essere considerata come una nomina a beneficiario del contratto di assicurazione. Secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, invece, una volta individuato il beneficiario, l’indennizzo di cui alla polizza fuoriesce dall’asse ereditario. Dunque, se il riferimento alla polizza è alla categoria degli “eredi legittimi”, la successiva istituzione come “erede” universale nel testamento non vale come revoca della disposizione, che ha carattere contrattuale e non successorio. In questo senso, si è pronunciata la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25365 del 15 ottobre u.s., abbracciando un orientamento già maggioritario. a. Il caso La ricorrente veniva nominata come erede universale nel testamento olografo della contraente di una polizza vita. Nel contratto di assicurazione stipulato dalla de cuius si indicavano, quali beneficiari, gli “eredi legittimi” dell’assicurata. Pertanto, la ricorrente chiamava in causa la compagnia assicurativa, al fine di vedersi riconoscere il diritto alle prestazioni derivanti dalla polizza assicurativa, sulla base del fatto che l’istituzione di un erede testamentario universale integrasse la revoca della precedente designazione del beneficiario nella persona degli eredi legittimi. Le Corti di merito accoglievano il ricorso, assumendo che l’articolo 1921 c.c. consentisse al contraente di revocare la designazione del beneficiario attraverso il testamento. In particolare, ad avviso della Corte di appello di Trento, la redazione di un testamento successivo “assume chiara valenza di revoca dell’originario beneficiario, individuato negli eredi legittimi”, anche se nessun riferimento veniva fatto alla polizza. b. Le precedenti pronunce della Corte in materia Da diversi anni, la Corte di Cassazione era solida sul principio in base al quale, nel contratto di assicurazione caso morte, il beneficiario acquista un diritto iure proprio di matrice contrattuale, che non entra a far parte del patrimonio ereditario e che, quindi, non può essere oggetto delle sue disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; “sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto” (Cass. 26606/2016; Cass. 9388/1994; Cass. 6531/2006). c. La pronuncia della Corte di Cassazione La Suprema Corte ribaltava le pronunce delle Corti di merito, consolidando i principi su esposti. In particolare, secondo la Corte “la designazione del beneficiario non si realizza attraverso la modificazione della generica categoria degli eredi legittimi, ma attraverso una specifica individuazione di un nuovo soggetto beneficiario. […] Escluso che l’attribuzione del diritto avvenga in applicazione e per effetto della disciplina che regola la successione ereditaria, il riferimento contenuto in tale clausola integra un criterio di determinazione per relationem dei beneficiari in funzione della loro appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, non incidendo sulla fonte del diritto”. In aggiunta a quanto sopra, la Corte ha poi statuito che anche se l’art. 1920 c.c. consente di revocare l’indicazione del beneficiario per testamento, tale revoca, per produrre effetto, deve essere esplicita. Tale requisito era manchevole nel testamento de quo, in cui non veniva mai menzionata la polizza vita. In sostanza, se nel testamento non si fa riferimento alla polizza e il testatore semplicemente nomina i propri eredi, questa designazione di per sé non vale come revoca del beneficiario indicato nella polizza. Pertanto, anche se la stesura del testamento è successiva alla stipulazione del contratto assicurativo, non si può interpretare la nomina di un erede testamentario come implicita revoca dell’indicazione degli “eredi legittimi” quali beneficiari. 4. Conclusioni Alla luce di quanto sopra, si può sintetizzare quanto segue: il diritto all’indennizzo spettante al beneficiario è un diritto autonomo ed estraneo al diritto successorio; il diritto alla prestazione, che rinviene la sua fonte direttamente nel contratto di assicurazione, nasce direttamente in capo al beneficiario iure proprio; ai fini della revoca dell’indicazione del beneficiario è necessario che vi sia una indicazione espressa o quanto meno un riferimento al contratto di assicurazione nel testamento; con la designazione, la somma assicurata spetta solo ed esclusivamente al beneficiario.
- Tabella rivalutazione monetaria
Coefficienti annuali dal 1947 al 2018* Per "attualizzare" al 2019 una qualsiasi cifra espressa in Lire, moltiplicare l’importo da rivalutare per il coefficiente corrispondente all’anno per il quale si vuole effettuare la rivalutazione. Qualora la cifra originaria sia espressa in Lire, mentre la cifra rivalutata debba essere espressa in Euro, occorre effettuare prima la rivalutazione (moltiplicando per l'apposito coefficiente) e successivamente la conversione (divisione per 1.936,27). Esempio: se dobbiamo rivalutare 1.000.000 di Lire del 1970, si deve moltiplicare detto importo per il coefficiente del nostro anno di riferimento cioè per 18,033, arrivando così ad un valore pari a: 18.033.000 Lire = 9.313,27 Euro. Euro, 15 anni fa l’entrata in vigore. Come sono cambiati i prezzi: caffè da 900 lire a 90 centesimi, pizza aumentata del 123% Dal primo gennaio 2002 l'addio alla lira. Dai dati della Fondazione Nens, ecco com'è diminuito il nostro potere d'acquisto. Raddoppiato il costo dei quotidiani e del Big Mac, anche se l'aumento record spetta alla Margherita: da 6.500 lire a 7,5 euro. Cresciute ben più dell'inflazione, in generale, tutte le spese vive delle famiglie: dall'elettricità al gas alla benzina di F. Q. | 1 GENNAIO 2017 Il caffè al banco da 900 lire a 90 centesimi, il Big Mac da 4.900 lire a 4,20 euro, la pizza margherita da 6.500 lire (3,36 a euro) agli attuali 7,5 euro. Andando a cercare i prezzi di fine 2001, si scopre quanto sia cambiato il costo di beni e servizi negli ultimi 15 anni. Da quando cioè, il primo gennaio 2002, gli italiani abbandonavano la lira e nel nostro Paese entrava in vigore l’euro (quotato al cambio fisso di 1936,27 lire). Non solo cibo e bibite: dalle bollette alla benzina, è lunga la lista dei rialzi, in certi casi molto elevati. Certo ben più dell’inflazione. Ci sono anche casi inversi, soprattutto nel comparto elettronico dove è aumentata la concorrenza e sono diminuiti i prezzi, ma in questo caso più del passaggio dalla lira all’euro hanno contato i passi da gigante della tecnologia. Qualcosa è rimasto immobile nel tempo, come la giocata minima del Lotto, passata dalle 1.500 lire del 31 dicembre 2001 all’euro del primo gennaio 2002 e da lì mai più cambiata. Sono i dati del Nens (Nuova Economia Nuova Società, la fondazione che fa capo a Pierluigi Bersani e Vincenzo Visco) a fornire un termine di paragone fra i prezzi attuali e quelli di 15 anni fa. Tra i grandi classici, quella che ha subito l’aumento maggiore è la pizza margherita: pur con le dovute distinzione territoriali, si passa dai 3,36 euro della media Nens del 2001 agli attuali 7,5 euro, con un rialzo pari al 123%. Sono vicini al raddoppio invece sia il caffè al banco (da 900 lire a 90 centesimi) che il Big Mac (da 4.900 lire a 4,20 euro), come anche i quotidiani in edicola: nel 2001 leggere il giornale costava 1.500 lire, oggi 1,50 euro. Sono i simboli della perdita di potere d’acquisto degli italiani, peggiorata ulteriormente dopo la crisi economica. La lista è lunga: nel 2002 per l’elettricità, spiegava il Nens, si spendevano 647mila lire (circa 334 euro), mentre i dati pubblicati il 31 dicembre dall’Autorità dell’Energia parlano di una spesa fissata a 498 euro (+50% circa). Andamento più contenuto per il gas, con la spesa annua passata da 1 milione e 700mila lire a 1.022 euro (+16%). È salita anche la benzina, per la verità con un percorso decisamente altalenante che l’ha portata a toccare il massimo storico con punte oltre i 2 euro nel 2012. Per un litro di carburante si è passati da circa 2mila lire agli 1,5 euro attuali (+45%). L’unico comparto in controtendenza è quello dell’elettronica, complice lo sviluppo tecnologico e il boom delle vendite online che hanno ulteriormente alzato la concorrenza e abbassato i prezzi. Fare paragoni tra i prodotti di allora e quelli odierni diventa difficile. Ma basti pensare che all’inizio del nuovo millennio una Tv 46 pollici, la migliore sul mercato, costava circa 6,5 milioni di lire, mentre oggi una Tv smart Full Hd 49 pollici costa meno di 500 euro. Nel 2001 per comprare una fotocamera digitale da 1,9 megapixel di risoluzione ci volevano 890mila lire mentre oggi con circa 100 euro si trovano macchine da 20 megapixel. Infine, il Motorola Startac 130, vanto per l’epoca, costava oltre 2 milioni di lire, ben più di qualsiasi ultimo modello di smartphone.
- Borse, Bond, Oro o Cash?
Ecco quanto valgono mille euro investiti 10 anni fa La prudenza degli italiani in fatto di investimenti rischia di diventare un boomerang: lasciare i risparmi cash o nel conto corrente significa perdere in termini di potere d’acquisto. Invece azioni e bond hanno regalato negli anni performance ben diverse. Ecco i numeri di tutte le asset class Articolo fonte Il Sole XIV Ore di Morya Longo del 2 /10/2019. Gli italiani, che hanno un terzo della propria ricchezza finanziaria parcheggiata sui conti correnti o sotto il materasso, sembrano esserne convinti: per proteggere i risparmi è meglio evitare i mercati finanziari. Eppure, se si guarda la storia più o meno recente, si scopre che in termini di potere d’acquisto sono proprio il «materasso» e il conto corrente a svalutare veramente i risparmi. Non le Borse o i bond. Mille euro lasciati cash dieci anni fa, oggi infatti valgono (in termini di potere d’acquisto e dunque considerando l’inflazione) solo 875 euro. Mentre gli stessi mille euro investiti sempre 10 anni fa sulle Borse globali oggi ammontano (sempre in termini di potere d’acquisto) a 2.241 euro. E se investiti sulle obbligazioni globali risultano diventati 1.156 euro. AZIONI E BOND BATTONO IL CASH Quanto sarebbero diventati 1000 euro investiti in azioni, bond e cash in vari archi temporali. Performance in termini reali, cioè tenendo conto dell'inflazione. Dati in euro. (Fonte: AdviseOnly) “Se potessi avere…” Calcola il potere d’acquisto in lire ed euro con la macchina del tempo.
- Mercati "Toro" contro mercati "Orso".
Per sfruttare il maggiore potenziale di crescita delle azioni, ha più senso rimanere pienamente investiti piuttosto che cercare di indovinare il momento migliore di essere sul mercato. Negli ultimi 71 anni, i mercati "toro" sono durati più a lungo (in media 48 mesi) rispetto ai mercati "orso" (in media 13 mesi) e hanno più che compensato i ribassi periodici avuti. I mercati "toro" hanno avuto inizio sia durante le recessioni che le fasi di espansione economica e con tutti i livelli di tassi. Mentre è impossibile prevedere quando inizierà un mercato "toro", è certo che ne puoi perdere uno se ti sei posizionato in attesa fuori dal mercato. Il mercato azionario può fornire ottimi rendimenti a lungo termine Il mercato ha sempre recuperato Negli ultimi 73 anni, ci sono stati 13 mercati "orso", della durata media di 13 mesi con cali del 25,8% in media prima della ripresa. Al contrario, i 14 mercati "toro" dal 1949 sono stati più lunghi e hanno avuto guadagni sproporzionati, una durata media di 50 mesi e un guadagno medio del 136,0% Gli investitori che rimangono fermi possono beneficiare della ripartenza Anche se in tempo di turbolenza del mercato vendere potrebbe farti sentire meglio, la realtà è che i successivi guadagni hanno più che compensato le perdite degli gli investitori che rimangono sempre investiti nel tempo. Un investimento di $ 10.000 nell'indice S&P 500 nel 2001 sarebbe cresciuto sino a a 61.685 dollari entro il 31 dicembre 2021, nonostante il 51% di storno avuto dal 2008 al 2009. Ti prego di tenere presente che i rendimenti per altri periodi possono essere stati meno favorevoli e che altri segmenti di mercato potrebbero non aver recuperato da questa recessione. $10.000 investiti nell'indice S&P 500 (dal 31/12/06 al 31/12/21) Stando sempre pienamente investiti 10,66 % rendimento totale medio annuo $ 45.682 Perdendo i 10 migliori giorni 5,05% rendimento totale medio annuo $ 20.929 Perdendo i 20 migliori giorni 1,59% $ 12.671 Perdendo i 30 migliori giorni -1,18% $ 8.365 Perdendo i 40 migliori giorni -3,59% $ 5.786 Fonte articolo e dati: Putnam Investments
- La leaderschip dei mercati
L'alternanza di leaderschip dei mercati rappresenta una sfida per gli investitori. I mercati migliori in un anno potrebbero essere i peggiori l'anno successivo. Ridurre il rischio diversificando Nel corso del tempo, diversificare diverse classi di asset può aiutare a gestire il rischio e potenzialmente aumentare i rendimenti. Considera i tre scenari seguenti, che illustrano diverse strategie di asset allocation. In ogni situazione descritta, sono stati investiti annualmente 10.000 dollari dal 2002 al 2021. Il primo scenario mostra i risultati dell'investimento effettuato sull'asset class più performante dell'anno precedente mentre il secondo mostra i rendimenti generati dall'investimento nell'asset class (l'asset class meno performante). Il terzo lo scenario mostra i risultati di un piano di asset allocation che investe costantemente in più classi di attività in proporzione uguale ogni anno. INVESTIRE NEL MIGLIORE (Investire nella asset class più performante dello scorso anno) Versato: $ 200.000 Maturato: $ 472.842 Rendimento medio annuo 7,63% INVESTIRE NEL PEGGIORE (Investire nella asset class meno performante dello scorso anno) Versato: $ 200.000 Maturato: $ 416.708 Rendimento medio annuo 6,57% LA DIVERSIFICAZIONE E' LA VINCENTE Versato: $ 200.000 Maturato: $ 489.048 Rendimento medio annuo 7,91% Fonte articolo e dati: Putnam Investments
- Il potere degli interessi composti
Si tratta di un concetto chiave, ed è il motivo per cui è meglio iniziare a risparmiare il più presto possibile anche se si tratta di piccole quantità. Dai un’occhiata a questo esempio: il Sig. Rossi inizia un piano di accumulo di capitale da €1.000 all’anno all'età di 20 anni, contribuisce €1.000 per i successivi 10 anni, si ferma all’età di 30 anni e lascia maturare il capitale versato sino all’età di 65 anni. Il Sig Bianchi inizia lo stesso piano a 45 anni, con €1.000, e contribuisce con €1.000 per i successivi 20 anni. All'età di 65 anni, Rossi disporrà di 62.385 euro, mentre Bianchi disporrà solo di 38.993 euro dopo aver contribuito per il doppio della quantità (esemplificazione effettuata sulla base di tasso medio di rendimento del 6% e capitalizzato annualmente). Cosa si evince da tutto ciò ? Iniziare a "mettere via i soldi" ora o il prima possibile! Anche una piccola quantità al mese può fare la differenza!
- Il rimbalzo dei mercati
I rimbalzi dei mercati azionari hanno superato i cali sia in percentuale sia per durata nel tempo. Il mercato azionario ha subito molte flessioni negli ultimi 60 anni, ma in ogni caso, c'è sempre stato un periodo di ripresa seguita da una crescita che ha più che compensato le perdite. Dal 1949, il mercato ha avuto periodi di crescita più lunghi (48 mesi in media) rispetto a quelli di calo. Mentre è impossibile prevedere quando inizierà una ripresa del mercato successiva ad un calo, è realmente possibile mancarla se si è usciti dal mercato stesso. Conviene quindi rimanere sempre pienamente investiti. Ciò che conta di più è come reagisci Immagina di avere investito 100.000 dollari nel mercato azionario poco prima dell'inizio del mercato "orso" del 1974, contribuendo con 10.000 dollari all'anno ($833 al mese). Quale comportamento avrebbe prodotto il miglior risultato? Trasferire gli attivi in investimenti conservativi con bassi tassi di rendimento, come i buoni del Tesoro, può prolungare il tempo necessario al tuo investimento per recuperare da una recessione. Ricordati, maggiore è il mercato "orso" più sarà lungo il tempo di recupero. COMPORTAMENTO A Rimani investito, ma smetti di versare Ci sono voluti 3,5 anni prima di recuperare il valore di 100.000 dollari Valore dopo 20 anni $ 858.194 COMPORTAMENTO B Hai convertito in Obbligazioni e continui a versare Il tuo capitale non è mai andato in negativo Valore dopo 20 anni $ 896.826 COMPORTAMENTO C Rimani investito, e continui a versare Ci sono voluti 2,34 anni prima di recuperare il valore di 100.000 dollari Valore dopo 20 anni $ 1.829.293 Fonte articolo e dati: Putnam Investments
- Differenze diritto tra polizze
Differenze tra polizze di diritto Irlandese e Lussemburghese. Sia la legislazione irlandese sia quella lussemburghese offrono la massima protezione patrimoniale per asset di natura mobiliare, fermo restando che è sempre meglio ricorrere a compagnie di elevato standing o, se di standing meno elevato, alla condizione che non siano attive in altri rami (sinistri, in genere). Sia Irlanda sia Lussemburgo contemplano il ramo III (polizze a fondo separato) che è quello a cui fa riferimento il lettore (il ramo I, invece, abbinabile nelle polizze multiramo al ramo III, è previsto solo in Lussemburgo). In Irlanda l’Organismo di supervisione è il WISD (Retail and Wholesale Insurance Supervision Departments of the Central Bank of Ireland) che fa capo alla banca centrale del paese, mentre il Lussemburgo è il CAA (Commissariat aux assurances) organismo autonomo del ministero del Tesoro. Per ciò che concerne la segregazione degli asset, la legge irlandese impone alle compagnie vita di mantenere un fondo separato (Life Assurance fund) per gli asset assicurativi e di segregarli dal resto dei beni della compagnia (ring-fencing). La compagnia è tenuta a identificare il patrimonio del fondo in un registro soggetto a controllo da parte della banca Centrale. In nessun caso le attività di questo fondo possono essere trasferite alla compagnia. La legge lussemburghese richiede che le compagnie mantengano un inventario permanente degli attivi e lo segnalino trimestralmente al CAA. Gli attivi sono detenuti da una banca depositaria indipendente dalla compagnia e approvata dalla CAA. La banca depositaria è tenuta a segregare gli asset e a bloccarli su richiesta del CAA. Sotto un altro profilo, relativo alla protezione dei contraenti, in Irlanda i crediti dei contraenti e i beneficiari di polizza, in linea con l’opzione a) della Direttiva UE2001/17, godono di una priorità assoluta su ogni altro creditore nei confronti della compagnia, compresi quelli preferenzialmente trattati sotto l’Irish Company Act del 1963 (creditori fiscali, dipendenti, ecc.). In Lussemburgo, invece, i crediti dei contraenti e dei beneficiari di polizza, coerentemente con l’adozione dell’opzione b) della sopra menzionata Direttiva, godono di priorità su ogni altro creditore neri confronti della compagnia, con alcune eccezioni (creditori fiscali, dipendenti ecc.). Per quanto concerne, invece, la scelta della banca depositaria, in Irlanda non vi sono limitazioni o condizioni, fermo restando che la stessa è soggetta alla due diligence e al processo di approvazione della compagnia assicurativa. In Lussemburgo, invece, è la compagnia che deve selezionare una banca depositaria che deve essere sempre approvata dal CAA; tra l’altro, la banca deve avere sede in Lussemburgo oppure in un paese del SEE (Spazio economico europeo). Nei due paesi vigono diversità anche in rapporto alla fiscalità indiretta. In Irlanda, non è previsto alcun prelievo (ai fini Iva) sul compenso al gestore e alla banca depositaria; in Lussemburgo è prevista un’aliquota del 15% (gestore) e del 12% (banca depositaria). Per ciò che riguarda gli attivi inseribili in polizza (e, quindi, sotto un profilo puramente qualitativo) la giurisdizione Irlandese presenta caratteri di maggiore flessibilità operativa rispetto al Lussemburgo. Inoltre, in Lussemburgo è richiesta sempre la presenza di un gestore dedicato, mentre in Irlanda (per alcune compagnie) è possibile sviluppare un’operatività diretta, fermo restando il diritto di veto su certe operazioni da parte della compagnia. Infine, gli obblighi fiscali di sostituzione d’imposta e del versamento delle riserve matematiche: in Irlanda, quasi tutte le compagnie svolgono il ruolo di sostituti di imposta e tutte versano le riserve matematiche in proprio (non rischio controparte in presenza di forti riscatti); in Lussemburgo, solo alcune compagnie fanno da sostituti d’imposta e alcune prelevano dal cliente i fondi per pagare le riserve matematiche. Perché il Liechtenstein Grazie alla stabilità politica,alla solidità del sistema finanziario e alla certezza del diritto, il Principato del Liechtenstein può fregiarsi del Rating AAA (tripla A) riconosciutogli dalle principali agenzie indipendenti di valutazione (tra le quali, S& Poor’s). Stabilità Politica Il Liechtenstein è una monarchia costituzionale, membro dell’ONU (1990) e dello Spazio Economico Europeo (1995). Dal 1924 il Liechtenstein ha formato un’unione monetaria e doganale con la Svizzera. Il Capo dello Stato è il Principe (in tedesco Fürst) Giovanni Adamo II, in carica dal 1989. Il Governo è composto da cinque persone, incaricate delle questioni correnti. Il Parlamento, eletto dal Popolo, è composto da 25 Alti Rappresentanti. Solidità del Sistema Finanziario La Normativa del Liechtenstein richiede alle Compagnie di Assicurazioni obblighi ulteriori in tema di Solvibilità e di Compliance a tutela dei Consumatori rispetto a quanto richiesto in sede UE dal “Solvency II”. Le misure prudenziali imposte dal Governo del Liechtenstein alle Compagnie garantiscono un livello di protezione molto elevato. La Legislazione del Liechtenstein in materia di Vigilanza (Tutela dell’investitore: Art. 59a c. 1 VersAG – Soddisfacimento delle pretese sul contratto assicurativo) prevede che i valori patrimoniali dei contraenti siano separati da quelli della Compagnia. Gli elementi patrimoniali atti alla copertura delle riserve tecniche formano, in caso di fallimento un fondo speciale ai sensi dell’art. 45 dell’Ordinamento Fallimentare ai fini del soddisfacimento delle pretese sui contratti assicurativi. Certezza del Diritto In Liechtenstein il segreto assicurativo è equiparato a quello bancario (Art. 44 VersAG Liechtenstein). I membri degli organi della compagnia assicurativa e i loro collaboratori nonché tutte le altre persone impiegate in tale società sono obbligate a riservare il segreto sui fatti di natura non pubblica, che sono stati confidati in virtù della relazione commerciale con il cliente o che sono diventati accessibili in virtù della relazione commerciale.L’obbligo di segretezza vale illimitatamente nel tempo. La normativa del Liechtenstein offre un’ampia flessibilità di investimento ed ammette senza restrizioni l’utilizzo di fondi non armonizzati. Il Codice Assicurativo del Liechtenstein offre un elevato grado di resistenza ad ipotesi di aggressione del patrimonio (Art. 78 EO – Exekutionsordnung). Nel caso in cui il coniuge o i discendenti del contraente siano i beneficiari, i crediti derivanti dal contratto assicurativo del beneficiario e del contraente, salvo eventuali diritti di pegno, non sono soggetti né all’esecuzione in favore dei creditori, né al fallimento del contraente o del beneficiario. Il convivente del contraente è parificato al coniuge.
- Infortuni
Le nostre coperture infortuni Le nostre coperture infortuni sono selezionate per fornirti un aiuto finanziario per qualsiasi tipo di infortunio o grave incidente ti dovesse accadere. Puoi scegliere e modulare a piacere le coperture sulla base delle tue esigenze di tutela familiare. Immediata copertura per essere tranquillo da subito Copertura 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, quasi ovunque nel mondo. Combinazioni a scelta con e senza franchigia Con Rendita vitalizia Servizi di supporto tra cui: assistenza sanitaria h24, medico a domicilio, fisioterapista a domicilio, parere medico , servizio di assistenza medica, traumi e lutti. Coperture: INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO DIARIA DA GESSO DIARIA DA RICOVERO DA INFORTUNIO INABILITA' TEMPORANEA DA INFORTUNIO RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO Cosa copre la polizza infortuni La polizza infortuni copre gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che provocano lesioni corporali oggettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. In genere sono considerati infortuni e quindi compresi nell’assicurazione: le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni; l’assideramento e il congelamento; le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita; l’asfissia per fuga di gas o vapori; l’annegamento; le infezioni escluse le malattie e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti; le lesioni da sforzo limitatamente a quelle muscolari; le ernie addominali. Possono anche essere compresi gli infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell’assicurato nonché quelli sofferti in occasione di tumulti popolari, occorsi durante viaggi aerei, determinati da calamità naturali, stato di guerra e di insurrezione o durante il servizio militare. Possono anche essere compresi in garanzia gli infortuni conseguenti ad attività sportive, che devono ovviamente essere oggetto di precisazione in polizza. Quali sono le coperture infortuni INVALIDITA PERMANENTE DA INFORTUNIO Corresponsione del capitale assicurato previsto in polizza se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente totale o parziale in proporzione al grado di invalidità accertato. In caso di invalidità permanente accertata pari o superiore al 60% alcune compagnie prevedono l’indennizzo del 100% della somma assicurata. RENDITA VITALIZIA DA INFORTUNIO Corresponsione della rendita vitalizia mensile assicurata prevista in polizza se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente accertata pari o superiore al 60%. Non tutte le compagnie prevedono questa garanzia. MORTE DA INFORTUNIO Corresponsione del capitale assicurato previsto in polizza ai beneficiari designati o - in mancanza di questi - agli eredi, se l’infortunio ha come conseguenza il decesso dell’Assicurato in caso di infortunio. Alcune compagnie prevedono che, in caso di commorienza in un unico sinistro di entrambi i coniugi, sia prevista una maggiorazione del capitale assicurato da corrispondere ai figli minorenni o portatori di invalidità permanente pari o superiore al 60% della totale. INABILITA’ TEMPORANEA Corresponsione della diaria assicurata prevista in polizza se l’infortunio ha come conseguenza un’inabilità temporanea (capacità ad attendere in tutto o in parte alle attività dichiarate nel contratto) DIARIA DA GESSATURA O TRAUMI Corresponsione della diaria assicurata prevista in polizza se l’infortunio ha come conseguenza l’applicazione di gessatura, interventi di osteosintesi o fratture non ingessabili. DIARIA RICOVERO DA INFORTUNI Corresponsione della diaria assicurata prevista in polizza se l’infortunio ha come conseguenza un ricovero o un day surgery. DIARIA DA CONVALESCENZA POST RICOVERO Corresponsione della diaria assicurata prevista in polizza per ogni giorno di convalescenza domiciliare successiva ad un ricovero o ad un day surgery, conseguente ad un infortunio. RIMBORSO SPESE DI CURA DA INFORTUNIO Corresponsione di un rimborso, fino al massimale assicurato previsto in polizza, delle spese di cura sostenute dall’assicurato conseguenti ad un infortunio. per farti un'idea... Età 40 anni Agente di Commercio Invalidità permanente € 100.000 Morte da infortunio € 100.000 Rimborso spese mediche € 10.000 Assistenza Franchigia 3% €221annuo Età 50 anni Avvocato Invalidità permanente € 100.000 Rendita vitalizia € 1.000 Assistenza Franchigia 0 €216annuo Età 30 anni Agronomo Invalidità permanente € 100.000 Morte da infortunio € 100.000 Rimborso spese mediche € 10.000 Rendita vitalizia € 1.250 Franchigia Modulare €393annuo Educational * aliquota fissa da applicare: 19 % ** anche con garanzie limitate alla guida di veicoli a motore per la parte di premio relativa ai casi di morte e invalidità permanente qualificata (superiore al 5%) Compila i format predisposto. Il nostro Team di specialisti si metterà al lavoro per te nel selezionare, tra le tariffe delle migliori compagnie nazionali e internazionali, la soluzione con il miglior rapporto “qualità/prezzo".